Quando i farmacisti fanno società


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di Claudio Buono

Oggi la farmacia è chiamata a rapportarsi con una complessa situazione economico-sociale in continua evoluzione e con aspettative sempre nuove, che la portano a subire una radicale trasformazione. Tutto ciò comporta la ricerca di nuovi spazi competitivi sia attraverso strategie di riposizionamento sia di valorizzazione della propria identità. I responsabili e gli operatori del settore hanno, dunque, necessità di acquisire nuove abilità fondate su capacità imprenditoriali, manageriali e gestionali, atte ad assicurare un trend di costante sviluppo e competitività. Ne è una prova concreta la società di farmacisti, delle cui peculiarità abbiamo parlato con Andrea Latini, tributarista specializzato nel mondo della farmacia.

Tanto per cominciare, definiamo cosa si intende per società di farmacisti.

Inizialmente, l’esercizio della farmacia era riservato solo a persone fisiche che, individualmente, erano in possesso del titolo professionale di dottore in farmacia, della successiva abilitazione professionale e dell’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti. Successivamente, l’articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362, ha consentito l’esercizio della farmacia privata a società di persone e a società cooperative. Infine, con la legge 4 agosto 2017 n. 124, detto esercizio è stato esteso anche alle società di capitali, consentendo l’ingresso, quindi, a soci finanziatori che possono assumere, a loro volta, la figura giuridica di società, con la sola limitazione di poter controllare, direttamente o indirettamente, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

Quando conviene passare da ditta individuale a società? Quali sono i vantaggi?

La scelta di gestire una farmacia, come imprenditore individuale o come società, comporta la valutazione di aspetti gestionali non indifferenti, che implicano vantaggi e svantaggi. Il farmacista individuale, infatti, può trasformare e far confluire la farmacia in una società, diventandone socio; un’opportunità, questa, che per alcuni potrebbe rivelarsi utile. Conseguentemente alle importanti modifiche intervenute in questi anni, il veicolo societario risulta essere, oggi, il più idoneo ad affrontare le sfide che “l’azienda farmacia” dovrà pianificare nel prossimo futuro: si pensi al ricambio generazionale, passando attraverso la crescita dimensionale e, per finire, al passaggio successorio o di cessione. La scelta societaria, inoltre, può comportare meno rischi economici personali ma, per contro, determina la necessità di doversi confrontare con altri soci. In ogni caso, il farmacista, sia esso individuale o società, deve operare sotto stretti vincoli imposti dalla legge ed in entrambi i casi avrà un costo economico che dovrà essere valutato e che, comunque, potrà essere oggetto di variazioni nel corso del tempo.

Quali sono le differenze tra le società e quali valutazioni si devono fare per scegliere la più adatta?

Partiamo da un assunto: non esiste la formula magica da applicare a tutti i casi. Ogni situazione è diversa dell’altra e quindi va studiata, elaborata e pianificata con i propri consulenti di fiducia che conoscono la realtà di partenza dell’esercizio. Sembrerebbe però che la formula della società di capitali (Spa, Srl), diversamente da quella di persone (Snc, Sas), per l’indubbio vantaggio della separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei singoli soci, possa essere la più opportuna per la gestione dell’azienda farmacia. Sicuramente la limitazione di responsabilità che offre la società di capitali esercita una forte attrattiva per molti, ma si continua a non tenere in debita considerazione l’eventualità, tutt’altro che remota, che istituti di credito e fornitori possano richiedere o addirittura pretendere interventi in veste di fideiussori da parte dei soci. In tal caso questi ultimi si troverebbero nelle stesse condizioni di tutti i soci delle società di persone. Senza dimenticare che l’applicazione ‘pura’ della società di capitali potrebbe non essere consigliabile, per esempio nel caso di un imprenditore aduso al continuo prelievo di liquidità per esigenze personali, allo spostamento di capitali su un’altra società per ricucire momentanee sottocapitalizzazioni o per capacità organizzativa ridotta.